Rilevazione temperatura in periodo COVID-19

È arrivata la fase 2 e si torna al lavoro: come gestire la rilevazione temperatura.

Una delle prime domande da porsi è sicuramente come deve essere gestita la procedura di rilevazione temperatura dove adottata.

Si tratta infatti di un nuovo Trattamento che fino all’avvenimento specifico COVID-19 non è sicuramente stato affrontato, e che comporta, per tutte le aziende, il trattamento di Dati Sensibili quali quelli sanitari. Tutto fa riferimento al DPCM che deve essere riportato in ogni documento:

Implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n.7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020

è quindi ovvio identificare la base giuridica come “obbligo di legge” e non solo “legittimo interesse”.


Vediamo quindi come affrontarli

È applicabile innanzitutto alla propria forza lavoro (dipendenti, collaboratori, ecc), ma potrebbe essere estesa anche a visitatori e/o fornitori nel caso in cui si rechino negli stabilimenti/sedi dell’azienda. Vediamo i 4  semplici passi:

  1. Innanzitutto trattandosi di dati ad alto rischio e che comportano la limitazione di alcune attività (ad esempio recarsi sul posto di lavoro o imporsi una autoquarantena) devono essere assoggettati a DPIA, valutando l’adozione di misure che comportin la massima tutela del dato da parte del datore di lavoro/Titolare del Trattamento.
  2. Bisogna informare il lavoratore (o il visitatore) che sarà effettuato il Trattamento e le modalità, variando l’informativa. Questa deve avvisare di come saranno registrati o meno i dati e a chi saranno accessibili o eventualmente comunicati.
  3. Si dovrà integrare il Registro dei Trattamenti con l’apposita sezione indicando le modalità di registrazione, di conservazione e di gestione dei dati così registrati. Dovranno quindi essere identificati ed incaricati i Responsabili del Trattamento con apposite nomine.
  4. Infine si dovrà creare della modulistica e formare il personale a procedere all’attuazione in osservanza di quanto sopra definito.

Tutto qui? Beh, non proprio…

Non c’è una grande differenza da un altro trattamento di dato, se non quello che risulta problematico per la maggior parte delle piccole realtà:

finora non vi è stata, salvo pochi casi, necessità di definire trattamenti di dati sensibili, mentre questo, per definizione lo è, comportando la necessità di registrare dati sanitari relativi alla salute dei dipendenti.

Le schede sanitarie erano normalmente competenza del medico del lavoro, o di famiglia per le assenze, mentre in questo caso la rilevazione temperatura è demandata al Titolare o ai suoi incaricati.

Diventa quindi più uno scoglio “mentale” il fatto di trovarsi a gestire dati che riteniamo “proibiti”, ma che non lo sono: sono obbligo di legge e in quanto tale vige l’autorizzazione al trattamento in virtù di “interesse sanitario Nazionale“, richiesta ben più forte (e secondo me anche più legittima) della protezione della privacy del singolo individuo a scapito della collettività. Se viene trattato correttamente non dobbiamo temere problemi dunque.

Ovviamente, vista la delicatezza della tematica, se ritenete necessario potete rivolgervi al vostro Consulente Privacy, che saprà consigliarvi adeguatamente, noi siamo sempre a disposizione per chiarire dubbi e rispondere alle vostre domande.

Stefano Pedroni